DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073) 
(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)
 
 Vigente al: 31-5-2017  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76,  78,  117,  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181
lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  6  dicembre  1971,  n.   1044,   recante   «Piano
quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso
dello Stato»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  aprile  1983,   n.   131,   recante
«Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Vista la Convenzione sui diritti del  fanciullo,  approvata  a  New
York il 20 novembre 1989, resa esecutiva  ai  sensi  della  legge  27
maggio 1991, n. 176; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione  amministrativa»  ed  in  particolare  l'articolo  21
sull'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e   degli   istituti
educativi; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed
in particolare l'articolo 1, comma 630; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133»; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Visto il decreto ministeriale 16 novembre  2012,  n.  254,  recante
«Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia  e
del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale  di  valutazione
in materia di istruzione e formazione»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni  legislative vigenti», ed in particolare  i  commi  180,
181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni; 
  Visto  il  «Nomenclatore  interregionale  degli  interventi  e  dei
servizi sociali» approvato il 29 ottobre 2009 in sede  di  Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 9 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei  anni,  per
sviluppare  potenzialita'  di  relazione,   autonomia,   creativita',
apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo,
sono garantite pari opportunita' di educazione e  di  istruzione,  di
cura, di relazione e di gioco, superando  disuguaglianze  e  barriere
territoriali, economiche, etniche e culturali. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  viene  progressivamente
istituito,  in  relazione  all'effettiva  disponibilita'  di  risorse
finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di  educazione
e di istruzione per le bambine e per i bambini in eta' compresa dalla
nascita fino ai sei anni. Le finalita'  sono  perseguite  secondo  le
modalita' e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di  cui
all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo  di
cui all'articolo 12. 
  3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione: 
    a) promuove la continuita' del percorso educativo  e  scolastico,
con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione,  sostenendo
lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo  unitario,  in
cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di
istruzione collaborano  attraverso  attivita'  di  progettazione,  di
coordinamento e di formazione comuni; 
    b)  concorre  a  ridurre  gli  svantaggi  culturali,  sociali   e
relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i
bambini   attraverso   interventi   personalizzati   e    un'adeguata
organizzazione degli spazi e delle attivita'; 
    c) accoglie le bambine e i bambini con disabilita' certificata ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente
normativa in materia di inclusione scolastica; 
    d) rispetta e accoglie le diversita'  ai  sensi  dell'articolo  3
della Costituzione della Repubblica italiana; 
    e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie,  anche
attraverso    organismi    di    rappresentanza,    favorendone    il
coinvolgimento, nell'ambito della comunita' educativa e scolastica; 
    f) favorisce la conciliazione tra  i  tempi  e  le  tipologie  di
lavoro dei genitori e la  cura  delle  bambine  e  dei  bambini,  con
particolare attenzione alle famiglie monoparentali; 
    g) promuove la qualita'  dell'offerta  educativa  avvalendosi  di
personale educativo e  docente  con  qualificazione  universitaria  e
attraverso  la  formazione  continua  in  servizio,   la   dimensione
collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale. 
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
nel rispetto delle  funzioni  e  dei  compiti  delle  Regioni,  delle
Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  degli  Enti  locali,
indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di  educazione  e
di istruzione su tutto il territorio nazionale. 
                               Art. 2 
 
         Organizzazione del Sistema integrato di educazione 
                           e di istruzione 
 
  1. Nella loro autonomia e  specificita'  i  servizi  educativi  per
l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in  base
alle  proprie  caratteristiche  funzionali,  la  sede  primaria   dei
processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione
delle finalita' previste all'articolo 1. 
  2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione  accoglie  le
bambine e i bambini in base all'eta' ed  e'  costituito  dai  servizi
educativi per l'infanzia  e  dalle  scuole  dell'infanzia  statali  e
paritarie. 
  3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: 
    a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra  tre
e trentasei mesi di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura,
educazione  e  socializzazione,  promuovendone  il  benessere  e   lo
sviluppo   dell'identita',   dell'autonomia   e   delle   competenze.
Presentano modalita' organizzative e di  funzionamento  diversificate
in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro  capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in  continuita'
con la scuola dell'infanzia; 
    b) sezioni primavera, di cui all'articolo  1,  comma  630,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e  bambini  tra
ventiquattro e trentasei mesi di eta' e  favoriscono  la  continuita'
del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono  a
specifiche funzioni di cura, educazione e  istruzione  con  modalita'
adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di  apprendimento  delle
bambine e dei bambini nella fascia di  eta'  considerata.  Esse  sono
aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o
inserite nei Poli per l'infanzia; 
    c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla  cura
delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie  in
modo flessibile e  diversificato  sotto  il  profilo  strutturale  ed
organizzativo. Essi si distinguono in: 
      1. spazi gioco, che accolgono bambine e  bambini  da  dodici  a
trentasei mesi di eta' affidati  a  uno  o  piu'  educatori  in  modo
continuativo in un ambiente organizzato con finalita'  educative,  di
cura e di socializzazione, non  prevedono  il  servizio  di  mensa  e
consentono una frequenza flessibile, per un  massimo  di  cinque  ore
giornaliere; 
      2. centri per bambini  e  famiglie,  che  accolgono  bambine  e
bambini dai primi mesi di vita insieme a  un  adulto  accompagnatore,
offrono un contesto qualificato per  esperienze  di  socializzazione,
apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro  per  gli
adulti sui temi dell'educazione e della genitorialita', non prevedono
il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 
      3.  servizi  educativi  in   contesto   domiciliare,   comunque
denominati e gestiti, che  accolgono  bambine  e  bambini  da  tre  a
trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla  loro  educazione  e
cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati
a uno o piu' educatori in modo continuativo. 
  4. I servizi educativi  per  l'infanzia  sono  gestiti  dagli  Enti
locali in forma diretta o indiretta, da  altri  enti  pubblici  o  da
soggetti privati; le sezioni primavera possono essere  gestite  anche
dallo Stato. 
  5. La scuola dell'infanzia,  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione
strategica nel  Sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione
operando in continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e  con
il  primo  ciclo  di  istruzione.  Essa,   nell'ambito   dell'assetto
ordinamentale vigente  e  nel  rispetto  delle  norme  sull'autonomia
scolastica e sulla parita' scolastica,  tenuto  conto  delle  vigenti
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine  e  i  bambini  di
eta' compresa tra i tre ed i sei anni. 
                               Art. 3 
 
                         Poli per l'infanzia 
 
  1. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici
vicini, piu' strutture di educazione e di istruzione  per  bambine  e
bambini fino a sei anni di eta', nel quadro di  uno  stesso  percorso
educativo, in considerazione dell'eta' e nel  rispetto  dei  tempi  e
degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli  per  l'infanzia  si
caratterizzano quali laboratori permanenti di  ricerca,  innovazione,
partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la
massima flessibilita' e  diversificazione  per  il  miglior  utilizzo
delle risorse, condividendo  servizi  generali,  spazi  collettivi  e
risorse professionali. 
  2. Per potenziare  la  ricettivita'  dei  servizi  e  sostenere  la
continuita' del percorso educativo e scolastico delle bambine  e  dei
bambini di eta' compresa tra tre mesi e sei anni di eta', le Regioni,
d'intesa con gli Uffici  scolastici  regionali,  tenuto  conto  delle
proposte formulate  dagli  Enti  Locali  e  ferme  restando  le  loro
competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione  di  Poli
per l'infanzia definendone le modalita' di gestione, senza dar  luogo
ad organismi dotati di autonomia scolastica. 
  3. I Poli per l'infanzia possono  essere  costituiti  anche  presso
direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale  di
istruzione e formazione. 
  4. Al fine di favorire la costruzione di  edifici  da  destinare  a
Poli  per  l'infanzia  innovativi  a  gestione  pubblica,  l'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL), nell'ambito  degli  investimenti  immobiliari  previsti  dal
piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo  65  della
legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto  degli  obiettivi
programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150  milioni
di euro per il  triennio  2018-2020  comprensivi  delle  risorse  per
l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i  canoni  di  locazione
che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL  sono
posti a carico dello Stato nella misura di  4,5  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2019. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a  4,5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo  1,  comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  6. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
con proprio decreto, sentita la Conferenza  Unificata,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede
a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i
criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni
di interesse degli Enti locali  proprietari  delle  aree  oggetto  di
intervento e interessati alla  costruzione  di  Poli  per  l'infanzia
innovativi. 
  7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa con gli  Enti
locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di  cui
al comma 6, provvedono a selezionare da  uno  a  tre  interventi  sul
proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le  aree
individuate sono ammesse al finanziamento nei  limiti  delle  risorse
assegnate a ciascuna Regione. 
  8. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
con  proprio  decreto,  sentita  la  Conferenza   Unificata,   indice
specifico concorso con procedura  aperta,  anche  mediante  procedure
telematiche, avente ad oggetto  proposte  progettuali  relative  agli
interventi individuati dalle Regioni ai sensi del comma 7, nel limite
delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di
almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da  una  commissione
nazionale di esperti, disciplinata ai  sensi  dell'articolo  155  del
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  la  quale  comunica  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per ogni
area di intervento, il primo, il secondo e il terzo  classificato  ai
fini del finanziamento. Ai componenti della  commissione  di  esperti
non spetta alcun compenso, indennita', gettone di  presenza  o  altra
utilita' comunque denominata, ne' rimborsi  spese.  Gli  Enti  locali
proprietari delle aree  oggetto  di  intervento  possono  affidare  i
successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito
del concorso di cui al presente comma, ai  sensi  dell'articolo  156,
comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  9.  Nella  programmazione  unica   triennale   nazionale   di   cui
all'articolo  10  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a
decorrere dall'anno  2018,  sono  ammessi  anche  gli  interventi  di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili
di proprieta' pubblica da destinare a Poli per  l'infanzia  ai  sensi
del presente articolo. 
                               Art. 4 
 
      Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione 
            e di istruzione dalla nascita fino a sei anni 
 
  1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta  dei
servizi  educativi  per  l'infanzia  e  delle  scuole   dell'infanzia
mediante  il  Piano  di  azione  nazionale  pluriennale  di  cui   al
successivo articolo 8, per il raggiungimento dei  seguenti  obiettivi
strategici, in coerenza con le politiche europee: 
    a)   il   progressivo   consolidamento,   ampliamento,    nonche'
l'accessibilita'  dei  servizi  educativi   per   l'infanzia,   anche
attraverso  un  loro  riequilibrio  territoriale,   con   l'obiettivo
tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura  della
popolazione sotto i tre anni di eta' a livello nazionale; 
    b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi  per
l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento
di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata; 
    c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo
e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i  bambini
dai tre ai sei anni d'eta'; 
    d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini; 
    e) la qualificazione  universitaria  del  personale  dei  servizi
educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in
Scienze dell'educazione  e  della  formazione  nella  classe  L19  ad
indirizzo  specifico  per  educatori  dei   servizi   educativi   per
l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria integrata da un  corso  di  specializzazione  per
complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le
universita', senza oneri a carico  della  finanza  pubblica,  le  cui
modalita' di svolgimento  sono  definite  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il
titolo  di  accesso  alla  professione  di   docente   della   scuola
dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente; 
    f) la formazione in servizio del personale del Sistema  integrato
di educazione e di  istruzione,  anche  al  fine  di  promuoverne  il
benessere psico-fisico; 
    g) il coordinamento pedagogico territoriale; 
    h) l'introduzione di condizioni che agevolino  la  frequenza  dei
servizi educativi per l'infanzia. 
  2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono  perseguiti  nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. 
                               Art. 5 
 
                   Funzioni e compiti dello Stato 
 
  1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato: 
    a)  indirizza,  programma  e  coordina  la  progressiva  e   equa
estensione del Sistema integrato di educazione  e  di  istruzione  su
tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel
Piano di azione nazionale pluriennale di cui  all'articolo  8  e  nei
limiti del Fondo di cui all'articolo 12; 
    b) assegna le risorse a carico del proprio  bilancio  nei  limiti
del Fondo di cui all'articolo 12; 
    c) promuove azioni  mirate  alla  formazione  del  personale  del
Sistema integrato di educazione e di  istruzione,  anche  nell'ambito
del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1,  comma  124,
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
    d)  definisce  i  criteri  di  monitoraggio  e   di   valutazione
dell'offerta  educativa  e  didattica  del   Sistema   integrato   di
educazione ed  istruzione,  d'intesa  con  le  Regioni,  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il
sistema nazionale di valutazione di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; 
    e) attiva, sentito il parere del Garante per  la  protezione  dei
dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni,  le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli  Enti  locali  secondo
quanto previsto dagli articoli 14 e  50  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    f) per assicurare la necessaria continuita' educativa, definisce,
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi
per l'infanzia sulla base  delle  Linee  guida  pedagogiche  proposte
dalla  Commissione  di  cui  all'articolo  10,  in  coerenza  con  le
Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo d'istruzione. 
                               Art. 6 
 
                  Funzioni e compiti delle Regioni 
 
  1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili nei propri bilanci: 
    a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione  e
di istruzione sulla  base  delle  indicazioni  del  Piano  di  azione
nazionale pluriennale di cui all'articolo 8,  secondo  le  specifiche
esigenze di carattere territoriale; 
    b) definiscono le linee d'intervento regionali  per  il  supporto
professionale al personale del Sistema integrato di educazione  e  di
istruzione, per quanto di competenza  e  in  raccordo  con  il  Piano
nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; 
    c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema
integrato di educazione e di  istruzione,  d'intesa  con  gli  Uffici
scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali; 
    d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il
sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e); 
    e) concorrono al monitoraggio  e  alla  valutazione  del  Sistema
integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5,  comma
1, lettera d); 
    f)  definiscono  gli  standard   strutturali,   organizzativi   e
qualitativi dei Servizi educativi  per  l'infanzia,  disciplinano  le
attivita'  di  autorizzazione,  accreditamento  e  vigilanza  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b)  effettuate  dagli  Enti  locali,
individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate. 
                               Art. 7 
 
                Funzioni e compiti degli Enti locali 
 
  1.  Per  l'attuazione  del  presente  decreto,  gli  Enti   locali,
singolarmente  o  in  forma  associata,  nei  limiti  delle   risorse
finanziarie disponibili nei propri bilanci: 
    a) gestiscono, in  forma  diretta  e  indiretta,  propri  servizi
educativi per l'infanzia  e  proprie  scuole  dell'infanzia,  tenendo
conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme
sulla parita' scolastica e favorendone la qualificazione; 
    b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le
relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione
dei servizi educativi per l'infanzia,  nel  rispetto  degli  standard
strutturali, organizzativi  e  qualitativi  definiti  dalle  Regioni,
delle  norme  sull'inclusione  delle  bambine  e  dei   bambini   con
disabilita'  e  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  di
settore; 
    c)  realizzano  attivita'  di   monitoraggio   e   verifica   del
funzionamento  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  del  proprio
territorio; 
    d) attivano, valorizzando le risorse professionali  presenti  nel
Sistema integrato di educazione e  di  istruzione,  il  coordinamento
pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione  con
le istituzioni scolastiche e i  gestori  privati,  nei  limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12; 
    e)  coordinano  la  programmazione  dell'offerta  formativa   nel
proprio territorio per  assicurare  l'integrazione  ed  l'unitarieta'
della rete dei servizi e delle strutture educative; 
    f) promuovono iniziative di formazione in servizio per  tutto  il
personale del Sistema integrato di educazione  e  di  istruzione,  in
raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui  alla  legge  n.
107 del 2015; 
    g) definiscono le modalita' di  coinvolgimento  e  partecipazione
delle famiglie in considerazione della loro primaria  responsabilita'
educativa; 
    h) facilitano iniziative ed esperienze di continuita' del Sistema
integrato di educazione  e  di  istruzione  con  il  primo  ciclo  di
istruzione. 
                               Art. 8 
 
       Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione 
         del Sistema integrato di educazione e di istruzione 
 
  1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, adotta un Piano  di  azione  nazionale  pluriennale
che, progressivamente e  gradualmente,  estenda,  in  relazione  alle
risorse del Fondo di cui all'articolo  12  e  a  eventuali  ulteriori
risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema
integrato di educazione  e  di  istruzione  su  tutto  il  territorio
nazionale, anche attraverso il superamento  della  fase  sperimentale
delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e
il loro progressivo potenziamento, con  l'obiettivo  di  escludere  i
servizi educativi per  l'infanzia  dai  servizi  pubblici  a  domanda
individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,  n.
131. 
  2.  Il  Piano  di  azione  nazionale   pluriennale   definisce   la
destinazione   delle   risorse   finanziarie   disponibili   per   il
consolidamento,  l'ampliamento  e  la  qualificazione   del   Sistema
integrato di educazione e istruzione  sulla  base  di  indicatori  di
evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma
4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi  strategici  di  cui
all'articolo  4  e  sostenendo  gli   interventi   in   atto   e   in
programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei  servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia. 
  3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' adottato con deliberazione  del  Consiglio
dei   ministri,   su   proposta   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  4.  Gli  interventi  previsti  dal  Piano   di   azione   nazionale
pluriennale sono  attuati,  in  riferimento  a  ciascuno  degli  enti
destinatari  e  a  ciascuna  delle  specifiche  iniziative,  in  base
all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento
del fabbisogno mediante la previsione delle risorse  necessarie,  per
quanto di rispettiva competenza. 
                               Art. 9 
 
               Partecipazione economica delle famiglie 
                 ai servizi educativi per l'infanzia 
 
  1. La soglia massima di  partecipazione  economica  delle  famiglie
alle spese di funzionamento dei  servizi  educativi  per  l'infanzia,
pubblici e privati accreditati che ricevono  finanziamenti  pubblici,
e' definita con  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto
conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie  sulla
base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159, nonche' l'esenzione  totale  per  le  famiglie  con  un
particolare  disagio  economico  o  sociale  rilevato   dai   servizi
territoriali. 
  3.  Le  aziende  pubbliche  e  private,  quale  forma  di   welfare
aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno
figli in eta' compresa  fra  i  tre  mesi  e  i  tre  anni  un  buono
denominato «Buono nido», spendibile nel sistema dei nidi  accreditati
o a gestione  comunale.  Tale  buono  non  prevede  oneri  fiscali  o
previdenziali a carico del datore di lavoro ne' del lavoratore,  fino
a un valore di 150 euro mensili per ogni singolo buono. 
                               Art. 10 
 
         Commissione per il Sistema integrato di educazione 
                           e di istruzione 
 
  1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, emanato entro 120 giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  e'  istituita  la  Commissione  per  il   Sistema
integrato di educazione e di istruzione. 
  2. La Commissione svolge compiti consultivi  e  propositivi  ed  e'
formata da esperti in materia di educazione  e  di  istruzione  delle
bambine e dei bambini da zero  a  sei  anni  di  eta'  designati  dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  dalle
Regioni e dagli Enti locali. 
  3.  La  Commissione,  nell'esercizio  dei  propri   compiti,   puo'
avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei
genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e privati, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4.   La   Commissione   propone   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca le Linee guida  pedagogiche  per  il
Sistema integrato di educazione e di istruzione di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettera f). 
  5. La Commissione dura in carica tre anni  ed  entro  tale  termine
deve essere  ricostituita.  L'incarico  puo'  essere  rinnovato  allo
stesso componente per non piu' di una volta. Ai commissari non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di  presenza,  rimborso  spese  e
altro emolumento comunque denominato. 
                               Art. 11 
 
                 Relazione sullo stato di attuazione 
              del Piano di azione nazionale pluriennale 
 
  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca
presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo  stato  di
attuazione  del  Piano  di  azione  nazionale  pluriennale   di   cui
all'articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le  Province
autonome di  Trento  e  Bolzano  devono  annualmente  trasmettere  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
                               Art. 12 
 
         Finalita' e criteri di riparto del Fondo nazionale 
       per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 
 
  1. Per la progressiva attuazione  del  Piano  di  azione  nazionale
pluriennale per la promozione del Sistema integrato di  educazione  e
di istruzione e'  istituito,  presso  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Fondo nazionale per  il  Sistema
integrato  di  educazione  e  di  istruzione,  da  ripartire  per  le
finalita' previste dal presente decreto. 
  2. Il Fondo nazionale finanzia: 
    a) interventi di nuove  costruzioni,  ristrutturazione  edilizia,
restauro e risanamento conservativo, riqualificazione  funzionale  ed
estetica,  messa  in  sicurezza  meccanica  e  in  caso   d'incendio,
risparmio energetico e fruibilita' di stabili,  di  proprieta'  delle
Amministrazioni pubbliche; 
    b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi  per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione  dei  loro
costi e della loro qualificazione; 
    c) la formazione continua in servizio del personale  educativo  e
docente, in coerenza con  quanto  previsto  dal  Piano  nazionale  di
formazione di cui alla legge n. 107 del 2015,  e  la  promozione  dei
coordinamenti pedagogici territoriali; 
  3. Il Ministro dell'istruzione dell'universita'  e  della  ricerca,
fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli  117  e
118 della Costituzione, promuove, un'intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al  comma
1, in considerazione della  compartecipazione  al  finanziamento  del
Sistema integrato di educazione e di istruzione da  parte  di  Stato,
Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali. 
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
sulla base del numero di iscritti, della popolazione di eta' compresa
tra  zero  e  sei  anni  e  di  eventuali  esigenze  di  riequilibrio
territoriale, nonche' dei bisogni effettivi  dei  territori  e  della
loro capacita' massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse
del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della
programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse  tra  le
Regioni. Le  risorse  sono  erogate  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  direttamente  ai  Comuni  previa
programmazione regionale,  sulla  base  delle  richieste  degli  Enti
locali, con  priorita'  per  i  Comuni  privi  o  carenti  di  scuole
dell'infanzia statale, al fine di garantire  il  soddisfacimento  dei
fabbisogni effettivi e la qualificazione  del  Sistema  integrato  di
educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali: 
    a) la partecipazione delle famiglie; 
    b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la  cura
e l'educazione delle bambine e  dei  bambini  in  relazione  al  loro
numero ed eta' e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia; 
    c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per
l'infanzia  e  tra  docenti  nella  scuola  dell'infanzia,  tali   da
promuovere la qualificazione dell'offerta formativa; 
    d) la formazione continua in servizio di tutto il  personale  dei
servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia; 
    e) la funzione di coordinamento pedagogico; 
    f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine  e
dei bambini; 
    g) le modalita' di organizzazione degli spazi interni ed  esterni
e la ricettivita' dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole
dell'infanzia, che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei
bambini. 
  5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  possono  essere
concordate le risorse, anche con interventi graduali,  a  carico  dei
diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli  obiettivi
strategici  di  cui  all'articolo  4,  fatte  salve  le  risorse   di
personale, definite, ai sensi dell'articolo 1, comma 64  della  legge
n.  107  del  2015,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione  e
la  pubblica  amministrazione,  nonche'  delle  risorse   finanziarie
previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale. 
  6. Per le scuole  dell'infanzia,  la  progressiva  generalizzazione
dell'offerta e' perseguita tramite la gestione diretta  delle  scuole
statali e il sistema delle  scuole  paritarie,  come  previsto  dalla
legge 10 marzo 2000, n. 62. 
  7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione  e
di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla  scuola
dell'infanzia statale una quota  parte  delle  risorse  professionali
definite dalla tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n.  107,
relativa all'organico di potenziamento. La  disposizione  di  cui  al
presente comma non deve determinare  esuberi  nell'ambito  dei  ruoli
regionali. 
                               Art. 13 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 dell'articolo
12, e' pari a 209 milioni di euro per l'anno  2017,  224  milioni  di
euro per l'anno 2018 e 239 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2019. 
  2. Gli incrementi del livello di copertura  dei  servizi  educativi
per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia,
potranno essere determinati annualmente con apposita intesa  in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che  si  renderanno
disponibili, anche in considerazione degli esiti della  Relazione  di
cui all'articolo 11. 
  3. Ai maggiori oneri di  cui  al  comma  1,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
                               Art. 14 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato  di
educazione  e  di  istruzione  su  tutto  il   territorio   nazionale
attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale  di
cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno scolastico  2018/2019  sono
gradualmente  superati  gli  anticipi  di  iscrizione   alla   scuola
dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 
  2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1  e'  subordinato
alla effettiva  presenza  sui  territori  di  servizi  educativi  per
l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione. 
  3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso  ai  posti
di educatore  di  servizi  educativi  per  l'infanzia  e'  consentito
esclusivamente a coloro che sono in possesso della  laurea  triennale
in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per
educatori  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  o  della  laurea
quinquennale a ciclo unico  in  Scienze  della  formazione  primaria,
integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60  crediti
formativi universitari. Continuano ad avere validita'  per  l'accesso
ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli  conseguiti
nell'ambito   delle   specifiche   normative   regionali   ove    non
corrispondenti a quelli di  cui  al  periodo  precedente,  conseguiti
entro la data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in  vigore
del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  sono  definite  le  modalita'  di
riconoscimento del servizio prestato a partire  dall'anno  scolastico
2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1,  comma  630,
della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo
di  accesso  all'insegnamento  nella  scuola  dell'infanzia  ai  fini
dell'aggiornamento  periodico  del  punteggio  delle  graduatorie  ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  e  delle  graduatorie  d'istituto  del
personale docente a tempo determinato. 
  5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso
enti e  reparti  del  Ministero  della  difesa  restano  disciplinati
dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale  e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme
di attuazione, nel rispetto della  legge  costituzionale  18  ottobre
2001, n. 3. 
  7. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  sono  individuate,   avvalendosi   dell'Ufficio   per
l'istruzione in  lingua  slovena,  le  modalita'  di  attuazione  del
presente decreto per i servizi educativi e  le  scuole  dell'infanzia
con lingua di insegnamento slovena e  bilingue  sloveno-italiano  del
Friuli-Venezia Giulia. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni Silveri, Presidente del 
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Fedeli, Ministro dell'istruzione, 
                               dell'universita' e della ricerca 
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione 
                               e la pubblica amministrazione 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle 
                               finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando